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Documento di Valutazione
dei Rischi

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi è uno degli obblighi non delegabili in capo al Datore di Lavoro dell'azienda (Art. 17 Comma 1 del D.Lgs. 81/2008), la sua mancata predisposizione è sanzionata penalmente con l'arresto da 3 a 6 mesi e un'ammenda da 2700 € a 7000 €.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il documento che il D.Lgs. 81/2008 prevede per tutte le aziende come strumento per definire tutti gli interventi che devono essere attuati per eliminare o ridurre i rischi per la salute e la sicurezza, presenti all'interno dei luoghi di lavoro.

Si tratta di un documento obbligatorio che il Datore di Lavoro deve predisporre entro 90 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa.

AR HSE-Solution supporta le Aziende offrendo la consulenza tecnica necessaria per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

Per la redazione del DVR è necessario:

  • Analizzare la struttura aziendale, per definire l'organigramma della sicurezza.
  • Definire le mansioni dei lavoratori e le attività lavoratorive da essi svolte.
  • Individuare i pericoli e valutare i rischi per ogni attività individuata.

Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi - i nostri servizi di consulenza

Affidandoci l'incarico per la predisposizione del DVR, provvederemo ad effettuare un sopralluogo presso l'Azienda allo scopo di:

  • Verificare la conformità degli ambienti di lavoro alle norme previste.
  • Prendere visione della documentazione riguardante la sicurezza (es. dichiarazioni di conformità di macchine e impianti).
  • Individuare le misure di prevenzione e protezione da attuare.
  • Pianificare la formazione obbligatoria dei lavoratori e i corsi antincendio e primo soccorso.

A seguito procederemo con l'elaborazione e condivisione del documento con l'Azienda, consegnandone una copia cartacea accompagnata da un raccoglitore per la documentazione da allegare.

Quando vige l'obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi?

L'obbligo del Documento di Valutazione dei Rischi scatta dal momento in cui l'azienda, sia essa un'organizzazione privata o pubblica, impiega anche un solo lavoratore.

In questo caso è opportuno approfondire la definizione di "lavoratore" fornita dall'Art. 2 comma 1 del D.Lgs. 81/2008):

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Sono quindi da considerare lavoratori sui quali effettuare la valutazione dei rischi:

  • Il personale con rapporto di subordinazione, assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato, anche tramite agenzie interinali
  • Gli studenti e i tirocinanti, assunti anche per un breve stage.
  • Il socio lavoratore, che presta la propria attività all'interno dell'azienda.

Per tutti coloro che vengono inquadrati come lavoratori, oltre a predisporre il DVR, il Datore di Lavoro è obbligato:

  • Ad effettuare le visite mediche, predisponendo la Sorveglianza Sanitaria.
  • A fornire i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
  • Ad erogare la formazione sulla sicurezza prevista dall'Art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve avere data certa?

Il DVR deve sempre avere data certa, ci sono tre modi riconosciuti per attribuirla:

  • Tramite le firme congiunte, da parte del Datore di Lavoro, dell'RSPP, del Medico Competente e del RLS.
  • Mediante timbro apposto da un ufficio postale.
  • Inviandolo per mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Quest'ultimo metodo è quello che consigliamo e che utilizziamo più spesso, poiché consente di ufficializzare il Documento di Valutazione dei Rischi in minor tempo.

Documento di valutazione dei rischi: scadenza

Il documento di valutazione dei rischi non deve essere elaborato almeno una volta all’anno, la norma è molto precisa su questo aspetto e prevede che:

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Il Datore di Lavoro deve quindi provvedere all'aggiornamento del DVR entro trenta giorni, dalla data in cui si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

  • In caso di modifiche organizzative o dei processi produttivi che incidono sulla sicurezza, come ad esempio l'introduzione di nuovi macchinari o di innovazioni tecnoligiche in grado di migliorare le condizioni di sicurezza esistenti.
  • Infortunio di un lavoratore.
  • Qualora il Medico Competente ne dimostri la necessità a seguito delle visite mediche effettuate.

Come deve essere custodito il Documento di Valutazione dei Rischi?

Le modalità previste dalla normativa (Art. 28 comma 2 del D.Lgs. 81/2008), con cui il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere costudito sono le seguenti:

  • In formato elettronico archiviato su un PC.
  • In formato cartaceo.

In entrambi i casi è importante che il DVR sia disponibile presso la sede dell'azienda a cui si riferisce.

Quando ci occupiamo noi di predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, consegnamo la documentaziane alle aziende in entrambe le modalità.